Cremazione

Genova è una tra le prime città italiane con la più alta percentuale di persone che scelgono tale soluzione. La cremazione è regolamentata da uno specifico procedimento che identifica, in modo preciso, le persone che possono richiederla.

La volontà di cremazione può essere manifestata da:

  • lo stesso defunto finché è in vita
  • dai familiari

L’interessato può manifestare la scelta di cremazione mediante:

  • adesione, in vita, alla società di cremazione (SO.CREM)
  • forma testamentaria. Tale procedura è subordinata alla pubblicazione del testamento presso un notaio una volta avvenuto il decesso.

Qualora manchi la volontà di cremazione espressa in vita dal defunto, si sostituisce, alla volontà di quest’ultimo, la volontà dei familiari più stretti che hanno titolo a disporre della salma.
Si intendono familiari stretti in primo luogo il coniuge e solo in difetto di questi subentrano i familiari secondo il grado di parentela più prossima (figli, fratelli…).

Affido delle ceneri

È possibile richiedere l’autorizzazione alla custodia delle ceneri nella propria abitazione di residenza.

Per ottenere tale autorizzazione è sufficiente che il parente più prossimo del defunto presenti apposita domanda firmata al Comune dove verranno custodite le ceneri. L’affidatario, una volta ricevuta l’urna in affidamento, si impegnerà a custodirla nella propria abitazione avendo cura di comunicare eventuali cambi di residenza al Comune interessato.

Dispersione delle ceneri

A differenza dell’affido, l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri si può ottenere solo ed esclusivamente presentando la volontà olografa redatta in vita dal defunto. La normativa non prevede l’obbligo di pubblicazione testamentaria da parte di un notaio, pertanto è sufficiente allegare il testamento in originale alla domanda da presentare al Comune interessato.

Esistono due tipologie di dispersione:

  • dispersione in mare
  • dispersione in natura

Entrambe le procedure sono regolamentate da disposizioni comunali ben precise.
Per quanto concerne la dispersione in mare, essa deve avvenire lontano dall’area portuale e deve svolgersi a una distanza dalla costa compresa tra i 500 e i 1.000 metri.

La dispersione in natura, invece, è limitata a una zona ben precisa, stabilita dal Comune di Genova che è situata presso l’ex compendio di Monte Moro.

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